Il diritto al nome è uno dei diritti della personalità riconosciuti e garantiti dalla Costituzione la quale all’art. 22 sancisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome. Come diritto della personalità, il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Ugualmente, nell’art. 6 del Codice Civile si afferma il diritto al nome individuato quale elemento distintivo della personalità precisandosi che nella espressione «nome» si comprendono il prenome e il cognome.
L’articolo 6 del Codice Civile conclude affermando che “Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. I cambiamenti del nome sono ammessi infatti solo nei limiti stabiliti dalla legge.
La normativa di riferimento è il DPR n. 54/2012, mediante il quale sono state apportate modiche al DPR 396/2000 e, in particolare, l’art. 2 del DPR in analisi ha modificato l’art. 89 del vecchio DPR del 2000 stabilendo alla rubrica “Modificazioni del nome o del cognome” che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”.
In base al nostro ordinamento, non esiste quindi un diritto al cambiamento del nome tanto che la legge sull’ordinamento dello stato civile, nel regolare la materia, ha previsto solo la procedura attivabile per il risultato ambito dal soggetto che richiede il cambiamento del proprio nome e/o prenome.
L’accoglimento della domanda considera quindi che il diritto al nome viene acquisito alla nascita e consente al soggetto di distinguersi all’interno della famiglia di appartenenza e nell’ambito del proprio contesto sociale tenendo altresì in conto l’esigenza pubblicistica relativa alla stabilità degli estremi identificativi della persona anche in relazione all’interesse pubblico relativo alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
Quanto precede, tuttavia, non conferisce alla pubblica amministrazione un potere discrezionale circa l’accoglimento o il rigetto della domanda in quanto è ritenuta necessaria la individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall'ordinamento. Quindi, sebbene l’Amministrazione eserciti un potere discrezionale in ordine al rilascio ovvero diniego del decreto di cambiamento del cognome, è necessario evidenziare che l’Autorità prefettizia non può spingersi a vagliare le personali ragioni o apprezzamenti soggettivi dell’istante.
I casi più frequenti di ricorso alla procedura di modifica del cognome riguardano la richiesta di aggiunta di cognome materno a quello paterno o di sostituzione del cognome materna a quello paterno. Seguono le richieste delle donne divorziate o vedove, di aggiungere per i figli al cognome del marito defunto il cognome del nuovo marito.
Frequenti sono anche i casi di modifica del cognome con acquisizione del nome d’arte. Uno di questi casi ha riguardato Mogol il quale, mediante la procedura descritta, ha ottenuto l’autorizzazione ad aggiungere al suo cognome il nome d’arte. In questo caso, l’accoglimento della domanda è stata motivata dalla notorietà del personaggio conosciuto socialmente e pubblicamente in Italia e all’estero con il suo pseudonimo.
Pertanto, Mogol dopo l’accoglimento della richiesta dell’artista, non è più solo il nome d’arte di Giulio Rapetti ma anche il suo secondo cognome.