Il Tribunale (Tribunale di Vasto 2.4.2020), con provvedimento inaudita altera parte, ha ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020 (ad oggi si è aggiunto il D.P.C.M. 10 aprile 2020). Conseguentemente, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto che quello alla salute pubblica prevalga comunque, sia sul diritto del minore alla bigenitorialità, sia sul diritto/dovere di visita dei genitori separati, soprattutto ove non sia verificabile se il minore venga esposto a rischio sanitario.
Nel caso oggetto della pronuncia un genitore, dimorante in un Comune diverso da quello presso il quale si trova attualmente la figlia minore, ha presentato istanza per l’emissione di un provvedimento urgente ex art. 337 quinquies c.c. con cui disporre la collocazione presso di sé della figlia minore in un periodo ricompreso in quello oggetto di restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria. Tale richiesta di tenere con sé la minore presso la propria residenza, si renderebbe necessaria anche perché il ricorrente lamenta serie difficoltà di instaurare collegamenti telefonici a causa delle resistenze e dell’ostruzionismo da parte della madre. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, disponendo tuttavia che il ricorrente possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore, secondo un calendario puntualmente indicato nella parte dispositiva del decreto, diffidando la madre della bambina dal tenere comportamenti ostruzionistici che impediscano l’esercizio del diritto al colloquio telefonico.
Avv. Stefania Rosa