NEWS AI TEMPI DEL COVID19

Salute pubblica e diritto di visita del minore

Il Tribunale (Tribunale di Vasto 2.4.2020), con provvedimento inaudita altera parte, ha ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020 (ad oggi si è aggiunto il D.P.C.M. 10 aprile 2020). Conseguentemente, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto che quello alla salute pubblica prevalga comunque, sia sul diritto del minore alla bigenitorialità, sia sul diritto/dovere di visita dei genitori separati, soprattutto ove non sia verificabile se il minore venga esposto a rischio sanitario.

Nel caso oggetto della pronuncia un genitore, dimorante in un Comune diverso da quello presso il quale si trova attualmente la figlia minore, ha presentato istanza per l’emissione di un provvedimento urgente ex art. 337 quinquies c.c. con cui disporre la collocazione presso di sé della figlia minore in un periodo ricompreso in quello oggetto di restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria. Tale richiesta di tenere con sé la minore presso la propria residenza, si renderebbe necessaria anche perché il ricorrente lamenta serie difficoltà di instaurare collegamenti telefonici a causa delle resistenze e dell’ostruzionismo da parte della madre. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, disponendo tuttavia che il ricorrente possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore, secondo un calendario puntualmente indicato nella parte dispositiva del decreto, diffidando la madre della bambina dal tenere comportamenti ostruzionistici che impediscano l’esercizio del diritto al colloquio telefonico.

Avv. Stefania Rosa

Canone di noleggio autovettura: può essere sospeso?

Nella situazione attuale, caratterizzata da un “fermo forzoso” del mezzo preso a noleggio, dovuto alle restrizioni alla libertà di circolazione e movimento volte a contenere la diffusione del COVID-19, la società di noleggio regolarmente continua ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, primo tra tutti quello di mantenere il bene a disposizione del cliente garantendo il pacifico godimento del bene da parte del noleggiatore così come il suo mantenimento in stato tale da servire all’uso convenuto.

La parte conduttrice, non avendo perso il possesso del bene e continuando a poterne godere in qualunque momento non può ritenersi legittimata a sospendere il pagamento del canone pattuito (neppure temporaneamente), rischiando in tal modo di porsi nella posizione di parte inadempiente, con tutte le conseguenze che da tale inadempimento ne possono derivare, per legge e per contratto. Il noleggiatore avrà indubbiamente il diritto ad un rimborso chilometrico se, al momento in cui l’auto verrà restituita, i chilometri percorsi risulteranno inferiori a quelli contrattualmente previsti.

Avv. Stefania Rosa

Contratto di locazione: posso sospendere il pagamento del canone?

Le attuali norme non prevedono alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo (le pigioni risultano pertanto dovute ed esigibili dal locatore). Pertanto, in mancanza di provvedimenti normativi in materia, gli inquilini e proprietari possono solo accordarsi per una riduzione del canone di locazione in questo periodo di difficoltà.

In particolare per le locazioni ad uso commerciale, il Decreto Cura Italia, all’articolo 65, prevedendo a favore del conduttore un credito d’imposta per l’anno 2020 pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per l’affitto degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), presuppone che non sia legislativamente previsto alcun diritto alla sospensione o riduzione del canone, che resta da pagare, regolarmente. Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo. 

Avv. Elena Albini

Palestre e piscine chiuse: quando posso ottenere il rimborso dell’abbonamento?

L’entrata in vigore sul territorio nazionale della legislazione di emergenza a fini di contrasto dell’emergenza sanitaria (in particolare, i D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020), ha avuto un impatto notevole in tutti i settori della nostra vita.

Per quanto riguarda il tema del diritto al rimborso dell'abbonamento della palestra o della piscina si evidenzia quanto segue. Il diritto a chiedere il rimborso risiede nelle “cause di forza maggiore” derivati dall’emergenza COVID-19. I cittadini infatti non possono fruire dei servizi compresi nel contratto acquistato a causa dei rischi legati all’epidemia. La restituzione della somma pagata per un servizio di cui non è possibile servirsi è prevista dall’articolo 1463 del Codice Civile, che recita:

Art. 1463. (Impossibilità totale).
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Ci sono però delle eccezioni legate all’ottenimento dei rimborsi. Può richiedere la restituzione della quota (parziale) solo chi ha sottoscritto un abbonamento mensileannuale o periodico e ad ingresso libero. In questo caso allora si ha il diritto alla restituzione della quota relativa alla parte di abbonamento non utilizzata. L’opzione di rimborso dunque è sempre garantita nel caso in cui l’utente non ritenesse conveniente congelare l’abbonamento per poi riprenderlo ad emergenza finita.

Se invece il contratto prevede un numero limitato di ingressi senza scadenze temporali l’utente potrà usare il diritto di accesso a fine emergenza. 

Avv. Stefania Rosa