Il trust è un istituto giuridico che consente di affidare alcuni beni a un soggetto mantenendoli separati dal proprio patrimonio personale, in modo che siano destinati a una determinata finalità, nell’interesse del beneficiario, o a perseguire uno scopo.
Il trust è stato sviluppato negli ordinamenti giuridici anglosassoni, che presentano significative differenze rispetto al nostro. Il recepimento in Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa ai trusts e al loro riconoscimento, ha reso possibile e regolamentato anche nell’ordinamento italiano l’introduzione dell’istituto del trust.
Con il trust un soggetto (settlor) trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto (trustee), affinché li utilizzi a vantaggio di un terzo beneficiario (beneficiary) o per il perseguimento di uno scopo. Con il conferimento, il settlor perde in via definitiva la proprietà delle cose.
Soggetto eventuale, che tuttavia frequentemente è presente nei trust è il guardiano, il cui ruolo è quello di verificare la rispondenza dell’operato del trustee con il programma determinato dal disponente e di agire in conseguenza in caso di sua violazione.
I beni del trust, pur essendo di proprietà del trustee, costituiscono patrimonio separato rispetto agli altri dello stesso, escono dal patrimonio del soggetto destinante, ma non si confondono col patrimonio del soggetto gestore. La proprietà del trustee, per i vincoli che la caratterizzano, ha carattere formale ed è finalizzata all’interesse altrui.
Le vicende personali delle parti coinvolte non incidono sulla situazione giuridica dei beni ed i loro creditori non possono aggredire il patrimonio del trust, che così rimane indenne anche in caso di un eventuale fallimento.
I beni “segregati” risponderanno solo delle obbligazioni assunte nella gestione del trust stesso.
Il trust può comprendere beni di ogni tipo: denaro, mobili semplici, mobili registrati, immobili, diritti reali immobiliari, royalties di brevetti, canoni di locazione.
La separazione patrimoniale che caratterizza i beni oggetto del trust consente di evitare che essi possano essere aggrediti dai creditori, sia del disponente (che non ne è più proprietario), sia del beneficiario (che non ne è ancora proprietario), ma anche del trustee, poiché si tratta di beni separati dal suo patrimonio personale.
I beni costituiti in trust possono dunque essere aggrediti solo dai creditori del trust.
E’ importante, però, tenere presente che la separazione patrimoniale è solo una conseguenza della costituzione del trust, e non può mai esserne la ragione. Un trust, per essere valido, deve anzitutto avere una sua finalità (che sia considerata meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico), e non può mai essere costituito al solo fine di ottenere la separazione patrimoniale, cioè per ragioni di protezione del patrimonio.
Il trust, in considerazione della sua duttilità e dell’effetto segregativo che produce, può essere utilizzato efficacemente a tutela dei soggetti deboli, dove trova uno dei suoi terreni di massima elezione, incontrando comunque un limite nelle norme imperative (non può ad esempio spiegare efficacia contro i principi posti a salvaguardia della successione necessaria dall’articolo 457 del Codice Civile).
L’istituto può servire a tutelare soggetti incapaci quali minori, interdetti, inabilitati, può essere disposto a vantaggio di altri soggetti deboli quali anziani, malati, tossicodipendenti, alcolisti, prodighi. Consente anche di provvedere all’assistenza della persona svantaggiata dopo la scomparsa della famiglia di origine.
La veste di trustee può essere assunta da una persona fisica (genitore, altro parente, coniuge, convivente, professionista di fiducia o altro soggetto) oppure da una persona giuridica o da un’associazione non riconosciuta.
Il trust, quale mezzo di tutela dei soggetti bisognosi di aiuto, trova poi applicazione anche nell’amministrazione di sostegno (abbiamo pubblicato un contributo su questo istituto nel dicembre scorso). Quest’ultima, infatti, introdotta nell’ordinamento dalla L. 9 n. 6/2004, si applica a persone che “per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”. La genericità del dettato legislativo lascia spazio ad una amplia applicazione pratica.
Il connubio tra trust e amministrazione di sostegno può costituire una soluzione ottimale di tutela per soggetti colpiti da disabilità.
Come si comprende il trust è caratterizzato da un’architettura complessa e articolata che richiede il massimo scrupolo e competenza da parte di chi la istituisce. E’importante affidarsi a professionisti esperti in materia anche per quanto riguarda la scelta, da parte del disponente, della legge regolatrice del trust in quanto nel nostro ordinamento continua a mancare una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione.
Lo Studio è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento e, naturalmente, ogni osservazione, domanda o critica sarà ben accetta e utile a migliorare il nostro lavoro.