Abbiamo recentemente trattato su questo canale l’argomento relativo all’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli seppure, nel caso già affrontato, per la determinazione del contributo al mantenimento del genitore non affidatario della prole all’interno della separazione e del divorzio.Vedremo invece in questo breve approfondimento in quali casi la legge permette di chiedere agli ascendenti un contributo al mantenimento dei nipoti.Ricordiamo quindi che a mente dell’art. 147 del Codice Civile il matrimonio impone ai coniugi di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli. In realtà questi obblighi trovano fondamento più nella filiazione che nel matrimonio tanto è, appunto, che permangono inalterati in caso di separazione e divorzio.L’art. 148 Codice Civile stabilisce poi il concorso nei detti oneri richiamando il contenuto dell’art. 316 bis Codice Civile che stabilisce l’onere dei genitori di provvedere ai loro obblighi verso i figli in base alle loro sostanze e segue prevedendo che “[…] quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.Con la parola “gli altri ascendenti” si intendono i nonni, qualora in vita. L’obbligo previsto dalla Legge si riferisce a tutti e quattro i nonni insieme, ciascuno in proporzione alle proprie capacità. Quindi, la richiesta va avanzata nei confronti sia dei suoceri sia dei propri genitori (così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n 251/2002).Ma in quali casi scatta l’obbligo dei nonni?
La Corte di Cassazione ha individuato i seguenti casi:
– impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento dei figli da parte dei genitori. Ad esempio casi di disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia che rende inabili a produrre reddito;
– omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Questi i casi di abbandono materiale del minore, in cui i genitori non si occupano dei figli;
– omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. Questo è il caso tipico che si verifica in una separazione quando il genitore onerato non paga il mantenimento stabilito dal Tribunale.
Nel giudizio instaurato dal genitore bisognoso oggetto della prova deve essere:
– l’inadempimento dell’altro genitore (volontario o no);
– la propria impossibilità di provvedere al figlio da solo.
Quindi, non è sufficiente il dato oggettivo dell’inadempimento.
Naturalmente la previsione dell’art. 316 bis Codice Civile non ha natura sanzionatoria bensì trova fondamento nella solidarietà familiare e nella necessita di tutelare i figli minori; tra gli ascendenti, poi, l’onere di mantenimento dei nipoti può essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali, e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti (si pensi ad es. al caso in cui siano stati accolti in casa a vivere insieme al genitore).
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito all’argomento trattato.
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