Chiunque chieda un mutuo, un prestito, un fido viene segnalato in Centrale Rischi o CR (Banca d’Italia) e nei SIC (Sistemi Informazioni Creditizie) e così verrà segnalata la sua storia di pagamento di quel debito (che sia positiva o negativa).
Vediamo cos’è e come funziona la Centrale Rischi (CR) e i SIC.
La Centrale Rischi è un archivio gestito dalla Banca d’Italia per finalità di interesse pubblico. In Italia esistono anche altri archivi “centralizzati” sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC).
Questi sistemi sono stati creati per registrare tutta la “storia” dei debitori: dall’apertura di credito ai pagamenti già avvenuti, dalle eventuali morosità all’estinzione definitiva del debito. Sono, quindi, essenziali per far funzionare bene il sistema finanziario, perché permettono agli intermediari finanziari di valutare meglio a chi concedere credito e quanto credito concedere. Capire se e di quanto un soggetto che chiede un finanziamento può indebitarsi significa considerare se il cliente è affidabile, se ha margini per ottenere credito e, senza essere eccessivamente esposto, sarà in grado di restituire con regolarità e puntualmente i soldi presi in prestito.
Nel caso di segnalazione alla Centrale Rischi Centrale (per esposizioni pari o superiori a 75.000,00 Euro) è necessario che la banca invii un preavviso all’interessato, da spedire con raccomandata RR ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B. L'informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
SIC (Sistema di Informazione Creditizia) sono, invece, società private di raccordo del sistema bancario, che custodiscono i dati di esposizioni relative anche a pochi migliaia di euro (in pratica la fascia che va da 0 a 31.246,00 Euro) e che sono costituite per fornire alle banche e alle finanziarie che vi aderiscono un servizio certamente prezioso, finalizzato a limitare i rischi nella concessione di credito.
Per i SIC le tempistiche di conservazione dei dati sono regolate dal ‘Codice di deontologia e buona condotta dei Sistemi di informazioni creditizie’, consultabile sul sito del Garante della Privacy e introdotto a partire dal 2005, che oltre ai motivi per i quali scatta la segnalazione stabilisce anche i tempi massimi di conservazione delle informazioni nei database.
Più in particolare, le informazioni vengono conservate per:
- 12 mesi dalla data di regolarizzazione in caso non siano state pagate 2 rate (o due mensilità) poi sanate;
- 24 mesi dalla data di regolarizzazione in caso di ritardi sul pagamento di 3 o più rate (o mensilità),
- 36 mesi dalla scadenza del contratto in caso di finanziamenti non rimborsati: ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze.
L’aspetto importante è che le banche o le finanziarie possono effettuare la segnalazione di mancato pagamento al Sic solo per ritardi superiori a due mesi o due rate consecutive non pagate. La prima segnalazione deve essere comunicata per iscritto al cliente e agli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) almeno 15 gg prima della trasmissione al Sic, per dar modo al debitore di regolarizzare la sua situazione. La prima segnalazione che avviene senza la preventiva comunicazione è illegittima. Eventuali successive segnalazioni verranno comunicate al Sic nell’ambito delle comunicazioni periodiche degli istituti di credito e delle finanziarie.
Se si tratta del primo ritardo di un finanziamento, la segnalazione viene resa visibile sul Sistema di informazioni creditizie solo in caso di mancato pagamento per due mesi consecutivi. L’Istituto di credito ha l’obbligo di inviare il preavviso in cui informa che la segnalazione relativa ai ritardi verrà resa disponibile sul SIC se non viene tempestivamente sanata. La segnalazione del ritardo viene trasmessa al SIC decorsi 15 giorni dall’invio di questo preavviso. Se si regolarizza subito il ritardo l’informazione non verrà recepita sul SIC di CRIF.
La segnalazione dei ritardi successivi al primo avviene invece mensilmente e anche per una sola rata. In questo caso si riceverà una comunicazione, che può essere allegata e inviata insieme ad altre comunicazioni, in cui vieni informato della segnalazione del ritardo sul SIC.
La segnalazione a un Sic come cattivo pagatore comporta:
- l’impossibilità di ottenere un mutuo, un prestito, un fido di conto corrente o una carta di credito
- se si ha già un fido bancario o una carta di credito, la banca potrebbe decidere di revocare il fido e di chiedere la restituzione della carta (deve essere previsto nelle condizioni contrattuali);
- la banca potrebbe decidere di non aprire un nuovo conto corrente al consumatore, ma non può chiudergli forzatamente quello già aperto in precedenza.
Ci si chiede se la segnalazione di “sofferenza” possa scaturire in modo automatico da un ritardo nei pagamenti all'intermediario. La risposta è negativa in quanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza”: per questa classificazione, l'intermediario deve tenere conto della situazione finanziaria complessiva del cliente.
Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente si può rivolgere agli intermediari con cui ha il finanziamento.
Si tratta in questi casi di procedure di carattere stragiudiziale che sono volte ad ottenere la modifica della segnalazione eventualmente errata mentre non consentono alcun ristoro dei danni che conseguono alle errate segnalazioni degli Istituti di credito. In questi casi, lo strumento è senz’altro il processo.
Precisamente, in caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se l'intermediario non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso. Il ricorso può essere presentato dal sito dell'ABF e non richiede l'assistenza di un avvocato.
Se si intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di una società finanziaria si può presentare un esposto alla Banca d'Italia anche tramite il servizio online messo a disposizione dalla Banca d'Italia medesima nella sezione del sito Servizi al cittadino.
Quando la Banca d'Italia riceve un esposto sulle segnalazioni CR invita l'intermediario a verificare se i dati segnalati sono corretti e, se c'è un errore, a correggerli.
Naturalmente in caso di danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima è possibile percorrere la via giudiziaria attraverso un’azione legale ordinaria oppure d’urgenza. Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non specificamente provarlo in quanto la illegittima segnalazione è già di per sé foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima sono altresì permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. Costituisce fatto notorio che la segnalazione a sofferenza di un soggetto su iniziativa illecita di un istituto di credito non passa inosservata agli altri istituti che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali.
L’esistenza del periculum in mora è ravvisabile anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione (nel caso di specie anno 2012) e il ricorso cautelare (2019). La distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del periculum posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell’immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010).