NOTIZIE GIURIDICHE

Il Fashion Pact: un Patto per salvare il pianeta

Il Fashion Pact è stato presentato nell’agosto 2019 da François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, ai capi di stato riuniti in occasione del vertice del G7 di Biarritz. Il settore del tessile e dell’abbigliamento ha svolto un ruolo fondamentale all’interno dei dibattiti sul clima affrontati dai rappresentanti politici dei Paesi partecipanti.

Grazie all’intesa tra alcune aziende di moda di fama internazionale l’accordo Fashion Pact ha visto riuniti 32 marchi con l’obiettivo di rivedere i processi produttivi e di diminuire l’impatto di una delle industrie più inquinanti al mondo.

Il Fashion Pact, infatti, è stato elaborato ai fini di guidare le aziende nella definizione di un piano per la mitigazione dei cambiamenti climatici prendendo spunto dalla Science Based Target, un’iniziativa promossa da Carbon disclosure project (Cdp), Global compact delle Nazioni Unite; World resources institute (Wri) e Wwf. 

I tre obiettivi che caratterizzano l’accordo riguardano il clima, la biodiversità e gli oceani. In particolare, i marchi che hanno sottoscritto il patto si impegneranno per:

  • contrastare il riscaldamento globale attraverso un piano per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050;
  • ripristinare la biodiversità attraverso le linee guida definite dalla Science based target per la ricostituzione degli ecosistemi naturali e la protezione delle specie animali;
  • difendere gli oceani mediante iniziative concrete come la riduzione graduale della plastica monouso.

All’interno di questi punti rientrano anche le manovre quali l’approvvigionamento di materie prime sostenibili; l’adozione di energie rinnovabili nei vari processi produttivi e lungo tutta la filiera; l’introduzione di materiali innovativi la cui produzione non comprometta le specie vegetali e animali; la promozione di un modello di consumo più sostenibile e molto altro ancora.

I rappresentanti delle aziende che hanno aderito al Fashion Pact si sono incontrati per la prima volta il 24 ottobre 2019 a Parigi per definire gli aspetti organizzativi della coalizione. In questa occasione, 24 nuove aziende del settore della moda e tessile, si sono unite alla coalizione, portando a 56 il numero totale delle aziende firmatarie, per un totale di 250 marchi rappresentati.

Le aziende presenteranno ora una prima relazione sul lavoro svolto il prossimo settembre 2020.

Cessione di cubatura: i fondi interessati devono essere vicini

La cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale, in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. Onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il legittimo ricorso a tale meccanismo è tuttavia soggetto a determinate condizioni, una delle quali è costituita dall'essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l'utilizzazione di tale strumento, astrattamente legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo condivisibilmente chiarito che i fondi oggetto di computo  “devono essere contigui, nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque, una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti” (TAR Salerno, II, 19.7.2016, n. 1675).

In termini analoghi, si è chiarito che: “Il presupposto logico dell’asservimento deve essere rinvenuto nella indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia (per come configurato negli atti pianificatori), della materiale collocazione dei fabbricati, atteso infatti che, per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto. Ne deriva che è certamente consentito computare la superficie di un lotto vicino, ai fini della realizzazione, in un altro lotto, della cubatura assentibile in quello asservito, sul rilievo della indifferenza, per il Comune, della materiale ubicazione degli edifici, posto che l’interesse dell’amministrazione si appunta sulla diversa verifica del rispetto del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area di riferimento e, cioè, dell’indice di fabbricabilità fondiaria” (TAR Catania, I, 1.2.2016, n. 328).

Dunque, ai fini dell’asservimento, non è richiesta la materiale adiacenza dei fondi in esame, essendo invece condizione necessaria e sufficiente la loro contiguità (ossia vicinanza), nonché la loro insistenza nella medesima zona urbanistica, con relativa, identica destinazione urbanistica.

La Corte di Cassazione con sentenza penale n. 43253/2019 ha affermato che la legittimità della cessione di cubatura tra fondi non contigui deve escludersi, oltre che nei casi in cui gli stessi siano lontani, oppure esprimano diversi indici di fabbricabilità quando più elevato sia quello del fondo cedente, ovvero abbiano diversa destinazione urbanistica, anche laddove l'atto negoziale abbia consentito di realizzare una assai maggiore volumetria in un terreno paesaggisticamente vincolato.

Marchio storico di interesse nazionale

Il marchio storico di interesse nazionale è stato istituito con il c.d. Decreto Crescita. L’art. 2 del Decreto 27.2.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.4.2020 n. 92 indica le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale.
Possono essere iscritti nel Registro solo i marchi registrati da almeno 50 anni e rinnovati con continuità nel tempo oppure marchi non registrati per i quali si possa dimostrare un uso effettivo e continuativo per almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti/servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
Con l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo  “marchio storico di interesse nazionale”.
Ai vantaggi, tuttavia, fanno da contrappeso gli oneri di comunicazione ed informativa previsti dalla legge. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio storico di interesse nazionale che intenda chiudere il sito produttivo principale (o delocalizzare) e procedere ad un licenziamento collettivo deve darne tempestiva comunicazione al Ministero fornendo dettagliate informazioni.

NOTIFICHE VIA PEC: TERMINE ULTIMO PER IL NOTIFICANTE

La Corte  di Cassazione  con l'ordinanza n. 12050/2020 ha chiarito che per il soggetto che esegue la notifica  a mezzo PEC  ai sensi dell’art. 16 del dl n. 179/2012 il termine ultimo scade a mezzanotte e non alle ore 21.00 dell'ultimo giorno.
Il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
La fictio iuris contenuta nella norma che prevede il perfezionamento della notifica differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente.

NULLITA' DEL MATRIMONIO E OMOSESSUALITA' DEL CONIUGE

Con ordinanza n. 7923/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale contro il provvedimento della Corte d'Appello che aveva dichiarato efficace nella Repubblica italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio “a causa dell’omosessualità della moglie”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello la Procura Generale della Corte di Cassazione ha proposto ricorso in quanto sarebbe stato violato il “limite dell’ordine pubblico interno e internazionale”, con riferimento al “diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con riferimento al principio di non discriminazione”.

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, come affermato anche dalle Sezioni Unite, non è possibile in situazioni simili, – riferibili al “limite di ordine pubblico” e alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – la rilevabilità d’ufficio, mancando un ricorso, come in questo caso, dei coniugi interessati.

In relazione all'eventuale contrasto con l'ordine pubblico, la Corte territoriale lo aveva escluso facendo riferimento all'ipotesi ritenuta non dissimile a quella della simulazione ex art. 123 c.c. che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.

Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono rilevanza alcuna il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.

In ogni caso, la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza relativa alla “decisiva rilevanza dell’omosessualità” della signora.  La condizione soggettiva della moglie non è stata affatto l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico.