NOTIZIE GIURIDICHE

LA MOGLIE RIFIUTA DI CERCARE UN LAVORO NIENTE ASSEGNO DIVORZILE

LA MOGLIE RIFIUTA DI CERCARE UN LAVORO NIENTE ASSEGNO DIVORZILE

Cassazione, ordinanza n. 25697/2017

Il giudice deve tener conto nella determinazione dell’assegno divorzile anche dell'effettiva possibilità del coniuge che lo pretenda di svolgere un'attività lavorativa retribuita: pertanto, va rideterminato o addirittura soppresso l'assegno divorzile al coniuge, genitore di figli ormai grandi che non necessitino della costante presenza di un adulto, che si rifiuta di cercare un lavoro e non accetta proposte d'impiego.

NESSUNA REVIVISCENZA DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO SE IL FIGLIO PERDE IL LAVORO

NESSUNA REVIVISCENZA DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO SE IL FIGLIO PERDE IL LAVORO

Cassazione, ordinanza 6509/2017

L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perdura fino a quando il genitore obbligato non dimostri che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica. Una volta che il figlio ha raggiunto la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo al mantenimento in capo al genitore.

NATURA PARZIARIA DELLE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI

NATURA PARZIARIA E NON SOLIDALE DELLE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI: RECUPERO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO NEI LIMITI DELLA QUOTA MILLESIMALE

Cassazione, sent. 22856-2017

L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall'amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato, che il creditore può limitarsi ad allegare; ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può proporre opposizione deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l’intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta.